Confermato orientamento in base al quale l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter c.p.p., comma 5, <<a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e ne documenti la sussistenza;b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo;c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell’art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (cfr. Cass., sez. U., 18.12.2014, n. 4909, rv. 262912; Cass., sez. 6, 4.3.2015, n. 20130, rv. 263395; Cass., sez. 5^, 6.11.2013, n. 7418, rv. 259520)>>.(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 4280/16; depositata il 2 febbraio)
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