Non c’è bisogno dell’istanza di accelerazione se alla data di entrata in vigore della legge che la introduce (L. 134/2012) già è stata superata la ragionevole durata : l’istanza di accelerazione è stata trasformata in un rimedio preventivo, la cui finalità ha una sua ragione d’essere solo nel caso in cui il termine non sia ancora maturato ovvero sia decorso da appena trenta giorni poiché in tal modo la presentazione dell’istanza potrebbe essere lo stimolo per assicurare una sollecita definizione del giudizio, impedendo quindi il verificarsi del pregiudizio da durata irragionevole del processo. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 20973/17; depositata l’8 settembre)
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