Diamo contezza di questa importante decisione della Cassazione Civile che dispiegherà i suoi effetti in tutti i procedimenti di liquidazione giudiziale degli onorari, quindi anche in tutti i casi di liquidazione per patrocinio a spese dello Stato o difesa d’ufficio. La Suprema Corte ha puntualizzato che quando la liquidazione è fatta dal giudice in sentenza o nella decisione conclusiva di un procedimento (nella fattispecie si trattava di un procedimento ai sensi della legge pinto), gli onorari non possono essere liquidati al di sotto del minimo tariffario in virtù dell’unico riferimento normativo costituito dall’art. 4 Decreto Ministero Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 che non è derogato, sul punto, dal Decreto n. 140 del 20 07 2012 , poiché quest’ultimo, è relativo ai soli rapporti tra avvocato e cliente. (Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 21487 Anno 2018 dep 31/08/2018)
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