Revirement giurisprudenziale, a distanza di qualche mese dal precedente arresto che aveva “riesumato” la delega scritta per gli avvocati che intendevano farsi sostituire in udienza (Cass. pen. Sez. V Sent., 26/04/2018, n. 26606 dep 11 06 2018 rv. 273304). Ebbene gli Ermellini non condividono il precedente orientamento, sulla base della considerazione che l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 9 r.d.n. 1578 del 1933, conv. dalla legge n. 36 del 1934 , che prevede la forma scritta, è stata riformata dalla nuova normativa intervenuta a disciplinare la professione forense (art. 14 L. 247/2012) e quindi si rivela con essa incompatibile ; diversamente , nella decisione n. 26606, si era ritenuto che la vecchia normativa sopravvivesse in base all’art. l’art 65 della legge n. 247 del 2012 che farebbe salve le norme anteriori fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla stessa legge, che non risulterebbero allo stato emanati; ma , argomentano i Giudici del revirement, ciò vale solo in caso di vuoto normativo , e non è il caso in questione , poiché la nuova disciplina ( di rango primario) specificamente dettata per il processo, deve ritenersi immediatamente vigente prevalendo su una materia regolamentare, peraltro molto datata.
Militano poi altre due ragioni che inducono a privilegiare la delega orale : innanzitutto l’ esigenza, molto avvertita dal legislatore dei nostri tempi, di semplificazione (con conseguente esaltazione del ruolo dell’avvocato come custode dei valori della professione, che ne garantisce anche un esercizio responsabile) e , secondariamente, anche un’indagine, di tipo comparatistico: paesi di tradizione giuridica diversa , come la Francia e l’Inghilterra , sia pure con qualche eccezione (in Francia occorre previamente informare il cliente ai sensi dell’art. 6.2 Regolament Intérieur National) , ammettono la delega orale per le sostituzioni del difensore . (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 48862/18; depositata il 25 ottobre)