Segnaliamo all’attenzione dei lettori un caso un po’ particolare patrocinato dal nostro studio, che, supponiamo, possa inaugurare una nuova lettura (da noi aspramente criticata) del canone previsto dall’art. 125 disp. Att. (inidoneità degli elementi raccolti nelle indagini a sostenere l’accusa in giudizio) .
Il caso era il seguente : una donna denuncia di essere strattonata e minacciata da due individui sull’uscio della sua abitazione per questioni di liti condominiali ; a supporto allega certificato di pronto soccorso e sommarie informazioni testimoniali di un parente che aveva assistito ai fatti sia pure nelle immediate sequenze successive all’alterco.
Il pubblico ministero chiede l’archiviazione adducendo che i fatti non hanno trovato riscontro oggettivo nel certificato medico e nelle s.i.t. raccolte. La persona offesa propone opposizione ed il gip emette la seguente ordinanza:
Il giudice , letti gli atti del procedimento penale su indicato nei confronti di (omissis) esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero presso questo tribunale in data 18 marzo 2015, relativamente ai reati di cui agli artt. 582, 614, 615 e 612 c.p. Commessi in (omissis) esaminata l’opposizione alla richiesta di cui sopra, presentata dalla persona offesa (omissis) all’esito dell’udienza camerale fissata ex articolo 409, comma 2°, c.p.p. valutate le argomentazioni addotte dalle parti, rilevato che le dichiarazioni della persona offesa come esposte in querela trovano riscontro, non solo, nel certificato medico di Pronto Soccorso asseverante lo stato di salute della predetta (“crisi ansiosa reattiva ad aggressione verbale e contusione al braccio destro”) e nelle dichiarazioni nel corso delle sommarie informazioni (omissis) ma altresì dalla stessa denuncia sporta dal (omissis) Al fine di individuare le singole condotte di reato eventualmente ascrivibili ai prevenuti occorre compiere ulteriore integrazione probatoria tramite esame della persona offesa che sarà chiamata a precisare il ruolo assunto da ciascun indagato nel corso della riferita aggressione; ritenuto, pertanto. che la richiesta di archiviazione non possa essere accolta; P.Q.M. Visti gli articoli 409 e 411 c.p.p. ordina che il Pubblico Ministero proceda a svolgere l’integrazione probatoria sopra indicata nel termine di mesi quattro Ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
Dopo che si è proceduto all’acquisizione integrativa , chiesta di nuovo l’archiviazione da parte del P.M. e riproposta di nuovo opposizione da parte della persona offesa, il Gip, contraddicendo il precedente provvedimento, dispone quanto segue:
Il giudice , letti gli atti del procedimento penale su indicato nei confronti di (omissis) , esaminata la richiesta di archiviazione (omissis) in relazione ai reati di cui agli artt. 110,582, 612bis e 614 c.p. esaminato l’atto di opposizione avanzato nell’interesse di (omissis) all’ esito dell ‘udienza in camera di consiglio OSSERVA ritenuto che trattasi di questione spiccatamente civilistica attinente alla proprietà ed all’uso di uno spazio adibito a cortile sito (omissis) . Entrambe le parti rivendicano la piena titolarità dell’area che la (omissis) riferisce essere intercIusa con più di un cancello oramai da tempo mentre il (omissis) rivendica la sua esclusiva proprietà lamentando che con l’apposizione del cancello gli è stato impedito di accedere al suo terreno (cfr. denunce /querele sporte reciprocamente dalle parti). Certamente in data (omissis) vi è stato un alterco fra le parti ma considerate le ragioni della lite deve escludersi che sussista il dolo del reato di violazione di domicilio come ipotizzato. A seguito dell’integrazione probatoria già disposta da quest’ Autorità Giudiziaria, deve evidenziarsi che quanto riferito a sommarie informazioni dalla persona offesa in data (omissis) ha meglio delineato i fatti per cui si procede. In primis, l’unicità dell’episodio asseritamente aggressivo subito dalla (omissis) esclude la configurabilità del reato di cui all’art. 612bis C.p .. Deve, inoltre, segnalarsi che forte è la conflittualità esistente fra le parti, non solo, in ragione della modalità dei fatti esposti e degli interessi economici sottesi, ma anche, in considerazione della reciprocità delle denunce/querele sporte. Tale emergenza impone di valutare con estremo rigore le dichiarazioni della persona offesa ricercando riscontri esterni di valenza oggettiva. In ordine alle dichiarazioni rese dal (omissis) deve sottolinearsi che questo oltre ad essere legato alla persona offesa da vincoli familiari non è stato presente al momento dell’ asserita aggressione. Si ritiene, infine, che anche la certificazione medica in atti non riveste valenza di riscontro oggettivo. Ed invero, i sanitari lungi da constatare un’alterazione patologica dell’‘organismo hanno evidenziato in sede di esame obiettivo esclusivamente la dichiarata dolorabilità del braccio destro (Cass. Sez. II sentenza n. 15420 del 12 marzo 2008). Tale emergenza trova conferma nel successivo accertamento diagnostico effettuato a seguito di esame radiografico (“non apprezzabili lesioni ossee di significato traumatico recente. Conservati i rapporti articolari”); ritenuto, melius re perpensa, che, trattasi di questione spiccatamente civilistica e che le ulteriori indagini come indicate nell’atto di diretto alla prosecuzione dell’attività investigativa, appaiono superflue e non dirimenti in punto di configurabilità del reato per cui si procede; P.Q.M. Visti gli articoli 409 e 411 C.p.p. dispone l’archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero in sede. Velletri, 29 gennaio 2018.
Duplice valutazione sulla “decisività” della prova , compiuta dunque dal Gip in sede di opposizione della persona offesa : la prima sulla attendibilità delle funzioni narrative rese dal parente della donna , la seconda sulla diagnosi del Pronto Soccorso a radicare il reato di lesioni.
Breve premessa di diritto sostanziale : il Giudice ha errato anche il riferimento alla decisione n. 15420/2008 , poiché in quell’occasione i Giudici di legittimità hanno affermato che : “la differenza fra il reato di percosse e quello di lesioni personali va ravvisato nel fatto che, nella prima ipotesi, dalla condotta posta in essere deriva al soggetto passivo soltanto una sensazione fisica di dolore, mentre nella seconda ipotesi, deriva una malattia, ossia una alterazione, anche solo funzionale, che comporti un processo di reintegrazione sia pure di breve durata. Ed alla stregua di quanto sopra deve ritenersi che la contusione escoriata costituisce malattia perchè, ledendo sia pur superficialmente il tessuto cutaneo, non si esaurisce in una semplice sensazione dolorosa ma importa una alterazione patologica dell’organismo; ed al pari la cervicoalgia comporta una, sia pur limitata, alterazione funzionale del rachide cervicale, che non si esaurisce in una semplice sensazione di dolore al momento del fatto ma comporta dei postumi anche se di non grave rilevanza.” Ebbene , nella fattispecie era stata concessa anche una prognosi di 5 gg pertanto l’alterazione funzionale era evidente ! Poteva anche trattarsi di percosse e il Gip avrebbe dovuto in tal caso ordinare l’imputazione coatta in presenza di regolare querela , ma il caso in questione radicava senza ombra di dubbio il reato di lesioni .
Ma il punctum dolens della questione verte tutto sulla valutazione compiuta dal Gip sulla “decisivita” del materiale istruttorio, perché a noi sembra che siano altri i canoni che debbono presiedere alla decisione del Gip nella fase che qui interessa: cfr Cass. pen. Sez. I, 12/01/1993, n. 50
Tirone “Presupposto per l’emissione di una sentenza di non luogo a provvedere sulla richiesta dal p.m. di emissione del decreto di rinvio a giudizio è che risulti , secondo la formulazione letterale dell’art. 425 c.p.p. che richiama il principio generale affermato dall’art. 129 stesso codice, e che deve essere interpretato nel senso che alla prova positiva dell’innocenza va equiparata la totale mancanza di prova della colpevolezza; quest’ultima, peraltro, non va confusa con il giudizio di insufficienza di prove a condurre alla condanna, atteso che nel nuovo sistema processuale la prova si forma nel dibattimento ed è al giudice di tale fase che compete il giudizio, mentre, d’altro canto, separate regole per la situazione di insufficienza od inidoneità della prova sono dettate dall’art. 125 disp. att., che riserva in tal caso al p.m. la valutazione in ordine all’opportunità di richiedere l’archiviazione.”
Certo è che l’osmosi tra le regole che presiedono alla decisione del Gip in sede di archiviazione con quella del Gup in sede di sentenza di non luogo a procedere, hanno allargato lo spazio di manovra del Gip archiviante (cfr Trib. Macerata, 20/09/2000 in Arch. Nuova Proc. Pen., 2001, 92 “Come si desume dall’art. 425 comma 3 c.p.p., dopo la novella dell’art. 24 l. n. 479 del 1999, è ormai evidente la coincidenza fra il criterio valutativo dell’archiviazione e quello dell’udienza preliminare”), ma, riteniamo, che, farlo assurgere a – poco ci manca – Giudice della Prova, comporti una totale alterazione del sistema processuale delineato dal legislatore.
Che poi sia il primo sintomo della introduzione, di una nuova era della politica degli affari penali questo sarà interessante verificarlo sul campo delle nuove proposte normative, sempre nel rispetto dell’obbligatorietà dell’azione penale ex 112 Cost.
Giuseppe Caputo